InfoPillola N°2: intanto respiriamo i miasmi della combustione di un rifiuto nocivo e cancerogeno!

pubblicato il 21 Ottobre 2008 0
LE NOTIZIE CHE GLI ORGANI DI INFORMAZIONE VI FANNO MANCARE…VE LE FORNIAMO NOI!
1 INFOPILLOLA AL GIORNO,PUO’ TOGLIERE LE CENTRALI DI TORNO
eh magna sta pillola!

eh magna sta pillola!

InfoPillola N°2

Il tar, RIFIUTO PERICOLOSO USATO COME COMBUSTIBILE NELLA CENTRALE ELETTRICA IGCC DELL’API FUNZIONANTE DAL 2000.

SE CI SARANNO STATI DANNI ALLA NOSTRA SALUTE LO SAPREMO SOLTANTO TRA 15 ANNI…
Ma intanto ne vogliono fare altre 2!


Tratto da

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI

E SULLE ATTIVITA’ ILLECITE AD ESSO CONNESSE

RELAZIONE FINALE AL PARLAMENTO

18 APRILE 2001

(relatori: Presidente on. Scalia, Vicepresidente on. Gerardini per l’allegato n. 1 e Vicepresidente sen. Specchia per il punto 4)


“(…) Va premesso che le attività di gassificazione del tar consistono nel trattamento termico di un residuo pesante - appunto, il tar - che in virtù di una favorevole delibera, la Cip 6/92 (ndr: Comitato Interministeriale Prezzi), viene attraverso la riclassificazione considerato materiale assimilabile alle fonti rinnovabili. Dal trattamento termico del tar origina un gas di sintesi che viene lavato per rimuovere polveri e metalli: la gassificazione permette l’ottenimento di energia elettrica che viene venduta all’Enel.
Il tar è classificato «rifiuto pericoloso» al punto 11 Annex 1A della direttiva europea n. 91/689/CEE e nell’allegato D al decreto legislativo n. 22/97 alle voci 050601 (catrami acidi) e 050603 (altri catrami). La pericolosità del tar deriva dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici cancerogeni, tra cui il benzoapirene. Le classi di pericolosità sono H5 (nocivo), H6(tossico), H7 (cancerogeno); il tar contiene inoltre metalli tossici quali il nichel e il vanadio, sotto forma di miscele di sali e ossidi. Altri idrocarburi policiclici del tar sono sospetti di essere teratogeni (classe di pericolosità H10) e mutageni (classe di pericolosità H11).

(…)

In realtà, anche l’Api si era interessata alla produzione del tar ed alle possibilità offerte dalla delibera Cip 6/92 di cui sopra, chiedendo la relativa autorizzazione alla regione nel 1992. In quel contesto, interessanti si profilano talune affermazioni contenute nella consulenza tecnica disposta nell’ambito di un’altra inchiesta giudiziaria. Infatti, premesso che per parlare di fonte rinnovabile e quindi di fonte assimilabile era stato dato un indice energetico (ien) superiore a 0,6, l’autorizzazione all’Api di Falconara si basava su un provvedimento del Ministero dell’industria che appare assai generico.
Infatti, nel citato provvedimento autorizzatorio così si legge: «si rileva che l’impianto è assimilabile a quelli che utilizzano fonti rinnovabili e che l’indice energetico, come definito al titolo I del provvedimento Cip 6/92, non essendo esattamente definibile, risulta comunque e certamente superiore a 0,6»;
una valutazione che davvero non si comprende, ma di certo favorevole all’Api, che aveva evidentemente interesse a realizzare un impianto di cogenerazione del tipo già evidenziato, avvalendosi in buona sostanza delle provvidenze previste per l’utilizzazione del tar nonché per la cosiddetta ascrivibilità del tar stesso e della linea che così si andava a costituire come fonte assimilabile.


(…) nel corso di un’audizione in Commissione il 20 febbraio scorso, il ministro dell’ambiente Bordon ha riferito che la nuova lista rifiuti, approvata con decisione 2000/532/CE, chiarisce la classificazione del tar, inquadrandolo nell’elenco dei rifiuti pericolosi.
Ne consegue che il tar è attualmente incluso nella lista dei rifiuti pericolosi.

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