Fatti…ecco cosa racconteremo
“Fatti, ecco cosa racconteremo” dichiarò l’Amministratore Delegato dell’API Brunetti alla vigilia di APIncontra a Novembre 2006.
Qualcuno penserà che ritornare su APIncontra e parlare, oggi, di un evento accaduto nel 2005 presso la raffineria API sia anacronistico, però crediamo che raccontare un fatto di cui non si è mai avuta notizia fornisca di per se una valida motivazione a giustificazione del salto nel passato.
Infatti riteniamo che avere (e mantenere) una memoria sulle azioni che qualificano un soggetto - che sia pubblico o sia privato - il quale condiziona in modo considerevole il futuro ambientale, sanitario ed energetico di una Regione e della popolazione che abita in una Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale non sia uno sterile esercizio soprattutto quando è necessario sapere con chi si ha a che fare!
Il fatto
Il 21 settembre 2005 presso la raffineria API - ad una distanza di circa 10 metri dal mare - si è verificata la rottura dell’oleodotto di carico/scarico delle petroliere all’isola artificiale.
Ad accorgersi dell’incidente sono stati gli uomini dell’ARPAM, del Comune di Falconara e del NOE in seguito ad una sopralluogo congiunto eseguito il 27 Settembre 2005 (6 giorni dopo) nel corso del quale accertarono la presenza di prodotto idrocarburico in uno scavo sul lato mare!
L’API non aveva comunicato l’evento alle Amministrazioni competenti!
Soltanto il 17 Ottobre 2005 - in seguito alla segnalazione dell’ARPAM anche al Ministero dell’Ambiente - la raffineria API notificò quanto accaduto e le procedure messe in atto.
L’API, omettendo la immediata notifica dell’evento alle Amministrazioni competenti (Comune, Provincia e Regione) ha violato l’art. 7 del D.M. 471/99 (vedi box qui sotto).
Decreto Ministero Ambiente n° 471/1999 Art. 7: Notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d’emergenza 1) “Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all’art. 3, comma 1, o un pericolo concreto ed attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro le 48 ore successive all’evento, precisando: a) il soggetto responsabile dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento e il proprietario del sito; b) l’ubicazione e le dimensioni dell’area contaminata o a rischio di inquinamento; c) i fattori che hanno determinato l’inquinamento o il pericolo di inquinamento; d) le tipologie e le quantità di contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell’ambiente; e) le componenti ambientali interessate, quali, ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna; f) la stima dell’entità della popolazione a rischio o, se ciò non è possibile le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell’area circostante a quella potenzialmente interessata dall’inquinamento; 2) Entro le 48 ore successive al termine di cui al comma 1), il responsabile della situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento deve comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. 3) omissis … |
Non ci risulta che i vertici dell’API abbiano raccontato quanto sopra ai dirigenti scolastici ed agli insegnanti delle scuole falconaresi che hanno partecipato ad APINCONTRA!
Peccato perché certamente l’dea che i giovani cittadini si stanno formando rispetto alla raffineria API risulta parziale o monca di particolari non irrilevanti e gli stessi insegnanti non possiedono elementi che - come evidenzia l’anacronismo di questa nota - è difficilissimo scovare e divulgare.
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